Avv. Mario Sabatino

martedì 21 febbraio 2012

E' incostituzionale la cd. "tassa sulla disgrazia"

Italy map with regions numbered 2
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Importante sentenza della Corte Costituzionale.

5.1.— Le questioni sollevate in riferimento all’art. 119, commi primo, quarto e quinto sono fondate.
5.2.— In relazione al primo comma dell’art. 119 Cost., si deve osservare che le norme impugnate, in quanto impongono alle Regioni di deliberare gli aumenti fiscali in esse indicati per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, in presenza di un persistente accentramento statale del servizio, ledono l’autonomia di entrata delle stesse. Parimenti, le suddette norme ledono l’autonomia di spesa, poiché obbligano le Regioni ad utilizzare le proprie entrate a favore di organismi statali (Servizio nazionale di protezione civile), per l’esercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro specifiche competenze fissate nella legislazione vigente.
5.3.— Risulta violato altresì il quarto comma dell’art. 119 Cost., sotto il profilo del legame necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poiché lo Stato, pur trattenendo per sé le funzioni in materia di protezione civile, ne accolla i costi alle Regioni stesse.
5.4.— Peraltro, l’obbligo di aumento pesa irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si è verificato l’evento calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore. Né vale obiettare – come ha fatto la difesa statale – che i soggetti danneggiati non verrebbero coinvolti nell’aumento della pressione fiscale, in quanto per gli stessi è sospeso o differito ogni adempimento o versamento, ai sensi dell’art. 5, comma 5-ter, della legge n. 225 del 1992. Se infatti gli adempimenti ed i versamenti sono sospesi o differiti, le obbligazioni cui si riferiscono rimangono valide e vincolanti; tra queste rientrano gli aumenti tributari previsti dalle norme impugnate, che, scaduti i termini di sospensione o di differimento, finirebbero per gravare, pro quota, anche sulle popolazioni colpite dalla catastrofe, le quali dalle istituzioni riceverebbero in tal modo una risposta non coerente con il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.
5.5.— Le norme censurate contraddicono inoltre la ratio del quinto comma dell’art. 119 Cost.: le stesse, anziché prevedere risorse aggiuntive per determinate Regioni «per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni» (quali sono quelli derivanti dalla necessità di fronteggiare gli effetti sulle popolazioni e sul territorio di eventi calamitosi improvvisi ed imprevedibili), al contrario, impongono alle stesse Regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attività statali.
6.— La previsione contenuta nel comma 5-quater, secondo cui «il Presidente della regione interessata» è autorizzato a deliberare gli aumenti fiscali ivi previsti, si pone in contrasto con l’art. 23 Cost., in quanto viola la riserva di legge in materia tributaria, e con l’art. 123 Cost., poiché lede l’autonomia statutaria regionale nell’individuare con norma statale l’organo della Regione titolare di determinate funzioni (ex plurimis, sentenze n. 201 del 2008, n. 387 del 2007).


venerdì 17 febbraio 2012

Emergenza rifiuti. L'Amministrazione non deposita i documenti richiesti dal TAR. Presentata istanza per ottenere i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria

Comunicato stampa del 17/02/2012

 Oggi i Giuristi Democratici Avv.ti Pietro Adami, Silvio Bozzi e Mario Sabatino che difendono i Comitati Rifiuti Zero di Riano e Corcolle, i Consiglieri Regionali Claudio Bucci e Vincenzo Maruccio, il Consigliere della Provincia di Roma Daniele Amelina nonché numerosi cittadini e realtà economiche presenti sul territorio, hanno depositato presso il TAR Lazio istanza istruttoria ai sensi di quanto previsto dall'art. art. 65 del nuovo Codice del processo amministrativo. 

 L'istanza è derivata dall'inerzia dell'Amministrazione resistente nella produzione dei documenti richiesti dal Collegio della Prima Sezione del TAR con Ordinanza N. 04714/2011 del 7.12.2011 nel corso del processo sull'emergenza rifiuti a Roma e Provincia e sull'individuazione di due siti per la realizzazione di discariche a Riano - Quadro Alto e Roma - Corcolle San. Vittorino. 

Ad oggi infatti non risultano ancora prodotti da parte dell'Amministrazione importanti documenti a fondamento della dichiarazione dello stato di emergenza e sulla situazione della gestione dei rifiuti a Roma e nel Lazio. Il collegio difensivo ha ritenuto necessario presentare una specifica istanza istruttoria proprio in coerenza con la tempistica processuale disegnata dal Collegio e per soddisfare l'esigenza del giudicante di acquisire tutti gli elementi istruttori necessari affinché all’udienza del 7.3.2012 si possa procedere ad esaminare la richiesta cautelare avanzata ormai da lungo tempo.

L' istanza ha per oggetto il deposito dei seguenti documenti: 
- copia degli atti istruttori della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario Delegato, per quanto di rispettiva competenza, posti alla base della dichiarazione dello stato di emergenza: si tratta proprio dei documenti che l’Avvocatura dello Stato, all’udienza del 25.1.2012, ha riconosciuto non essere stati depositati dichiarando dinanzi al Collegio, purtroppo senza dare alcun seguito alla promessa, che avrebbe colmato immediatamente la lacuna; 
- Relazione tecnica del Dipartimento ambientale di Roma Capitale – U.O. Gestione Piano Rifiuti, riportante i dati sulla produzione e i flussi dei rifiuti urbani di Roma Capitale per gli anni 2010 e 2011; a tal riguardo, è stata posta all’attenzione del TAR la necessità di integrare la predetta richiesta chiedendo di specificare i dati in relazione alle singole Municipalità di Roma, così da aver un quadro completo non solo del risultato totale dell’attività di gestione dei rifiuti finora realizzata, ma anche dei risultati ottenuti dalle varie Municipalità in relazione agli strumenti adottati, alle risorse impiegate per raggiungerli ed alle tempistiche; ciò anche al fine di ottenere un quadro dei margini di miglioramento di cui disporrebbe ancora l’Amministrazione qualora utilizzasse gli strumenti risultati più efficaci; 
- la nota di commento agli studi Ispra dello stesso Ministero trasmessa alla Regione Lazio in data 11.7.2011. 

 Mario Sabatino  Pietro Adami  Silvio Bozzi

martedì 7 febbraio 2012

Comunione ereditaria. Effetti della vendita di beni da parte di un coerede.

Fountain at Palazzo di Giustizia
Fountain at Palazzo di Giustizia (Photo credit: jimmyharris)
"Ai sensi dell'art. 757 c.c. la alienazione da parte di un coerede dei diritti allo stesso spettanti su alcuni beni facenti parte della comunione ereditaria non fa subentrare l'acquirente nella comunione stessa, a meno che non risulti, anche attraverso il comportamento delle parti (rappresentato, ad es., dall'inserimento dell'acquirente nella gestione della comunione), l'intenzione delle stesse, pur attraverso la menzione dei soli beni economicamente più significativi, di trasferire l'intera quota spettante all'alienante". Cassazione n. 737/2012

giovedì 15 dicembre 2011

Sentenza della Corte di Giustizia CE sul filtraggio di comunicazioni elettroniche

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Corte giustizia CE  sez. III 24 novembre 2011 n. 70

Corte (Terza Sezione) dichiara:
Le direttive:
- del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);
- del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;
- del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
- del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e
- del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche),
lette in combinato disposto e interpretate tenendo presenti le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all'ingiunzione ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio:
- di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi «peer-to-peer»;
- che si applica indistintamente a tutta la sua clientela;
- a titolo preventivo;
- a sue spese esclusive, e
- senza limiti nel tempo,
idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d'autore.

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mercoledì 23 novembre 2011

Vendita su Ebay. Introduzione irregolare di merci. L'intermediario è debitore dell'obbligazione doganale.

Masjid Cina
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Va considerato debitore dell’obbligazione doganale sorta per effetto dell’introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell’Unione europea colui che, pur senza concorrere direttamente all’introduzione, vi abbia partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci medesime, qualora sapesse o dovesse secondo ragione sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare, circostanza che spetta al giudice del rinvio acclarare


SENTENZA (Seconda Sezione)

17 novembre 2011


martedì 22 novembre 2011

Danno biologico. Il parere del Consiglio di Stato sulla tabella unica nazionale

Italia 200 lire Consiglio di Stato
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Innanzitutto la Sezione evidenzia che il testo dello schema, sia nell’intestazione, sia nel contenuto dell’art. 1, sembra far riferimento alle sole lesioni di non lieve entità, ossia a quelle comprese tra i 10 e i 100 punti di invalidità, in attuazione del citato art. 138, commi 1 e 2, del d.lgs. m. 209/2005. In realtà, invece, nella tabella allegata, relativa ai coefficienti moltiplicatori del punto di invalidità, vengono contemplate anche le lesioni di lieve entità, comprese tra 1 punto e 9 punti di invalidità, attualmente disciplinate dal Decreto interministeriale del 3 luglio 2003. A ciò si aggiunga che anche la tabella delle menomazioni (Allegato II) indica, per talune di esse, valori variabili con un minimo inferiore a 10.

In proposito, la Sezione rileva che l’art. 139 dello stesso d.lgs. n. 209/2005 prevede una nuova disciplina regolamentare delle conseguenze risarcitorie non patrimoniali delle lesioni di lieve entità, caratterizzata da un modello procedimentale del tutto analogo a quello contemplato dal precedente art. 138 per le conseguenze risarcitorie (sempre non patrimoniali) relative alle lesioni di non lieve entità (ossia comprese tra i 10 e i 100 punti di invalidità).

Ne consegue che l’avvenuta inclusione nella tabella parametrica di riferimento allegata allo schema di regolamento in esame anche delle lesioni di lieve entità, sembra denotare la volontà del Governo di esercitare in questa sede anche la potestà regolamentare prevista dall’art. 139 del d.lgs. n. 209/2005; se questo è l’effettivo intento del Governo occorre, peraltro, che venga modificato lo schema in esame, nel senso di ricomprendere, nella intitolazione, nelle premesse, nel testo (composto di un unico articolo) e nella tabella di cui all’allegato III, il richiamo anche delle lesioni di lieve entità e della relativa disciplina legislativa, ossia l’art. 139 più volte citato. In via contestuale dovrà anche essere prevista l’abrogazione del decreto interministeriale che attualmente disciplina tale ultima materia.

Quanto ai coefficienti parametrici indicati nella tabella dei valori economici contemplata nell’allegato III, la Sezione osserva che la progressione dei coefficienti moltiplicatori ivi prevista non sembra rispondere a quanto stabilito dall’art. 138, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 209/2005.
Con tale ultima norma il legislatore ha disposto che la tabella unica nazionale venga redatta secondo alcuni criteri, tra cui quello in forza del quale l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresca in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi.

Ebbene, se si esamina la sequenza dei coefficienti moltiplicatori previsti nella tabella, ci si avvede che essa non sembra rispettare il criterio della crescita più che proporzionale rispetto all’aumento dei punti di invalidità.

Va evidenziato che la tavola dei coefficienti moltiplicatori del punto riporta, per i punti da 1 a 9, i coefficienti da 1 a 2,30 in conformità a quanto previsto dall’art. 139, comma 6, del citato d.lgs. n. 209 del 2005, ma, rispetto al coefficiente 2,30 i coefficienti successivi sono sì cresciuti, ma in misura che appare non più che proporzionale, come invece la legge impone.

Tali osservazioni vengono svolte dalla Sezione in via collaborativa e nel pieno rispetto della discrezionalità tecnica che compete all’Amministrazione; ciò che si vuole evidenziare è che un eventuale scostamento del testo regolamentare dal criterio previsto espressamente dalla legge autorizzativa provocherebbe con molta probabilità la disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria, con conseguente inutilità dell’esercizio della potestà normativa in esame.

lunedì 21 novembre 2011

Vendita online di un bene pagato ma mai consegnato. Reato di truffa

Tribunale di La Spezia, sentenza 997 del 13/11/2009
Commette il reato di truffa e non un semplice inadempimento contrattuale chi abbia venduto su Internet un bene mai inviato all'acquirente ma di cui abbia ricevuto il pagamento del prezzo mediante una ricarica PostePay rendendosi poi irreperibile.

Secondo il Tribunale di La Spezia,  sono   "ravvisabili quegli artifici e raggiri che consentono di differenziare la condotta truffaldina da un mero inadempimento contrattuale. Si osserva infatti che da un lato l'imputata pubblicizzava l'offerta di vendita tramite una fotografia che rafforzava la convinzione della effettiva esistenza del bene da acquistare. Inoltre, nella corrispondenza che seguiva l'offerta di acquisto da parte della parte offesa, l'imputata, adombrando la possibilità di vendere il bene ad altri soggetti, induceva la parte offesa a scegliere la modalità di pagamento meno garantita rispetto ad altre possibili (quali bonifici bancari o pagamento tramite sistemi tipo PayPal) e che più difficilmente l'avrebbe resa identificabile".

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